Massima semplificazione possibile per il Superbonus:
Salta la verifica di doppia conformità e basta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per partire con i lavori. In questo modo il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizie. Nei lavori preparatori il 110% viene equiparato al bonus facciate del 90% secondo la nuova norma delle ultime due settimane.
La norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% <<costituiscono verifica straordinaria e sono verificabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) >>. Da questo regime ultra semplificato sono esclusi soltanto gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.
Per gli immobili la cui costruzione è stata completata dopo il 1° settembre 1967 dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione e legittimazione. Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali sprovvisti di tale titolo abilitativo originario o di quello che ne ha sanato l’assenza.
Per gli immobili precedenti in data antecedente al 1° settembre 1967, questa norma supera l’obbligo, finora previsto per il Superbonus, di effettuare la verifica di doppia conformità o conosciuta come “attestazione di stato legittimo”.
La norma prevede anche casi tassativi di decadenza dal beneficio fiscale.
Infine la norma dice che resta impregiudicata la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Essa consente di applicare il 100% anche a immobili che presentano abusi.
Fonte: Il Sole-24 Ore
Esempi di architettura bioclimatica