La detrazione del 110% riguarderà anche le opere minori, purchè abbinate agli interventi di efficientamento energetico e sarà applicabile sia alle singole unità ad abitazione principale sia ai condomini.
Gli interventi che attivano lo sconto sono tre:
1. CAPPOTTO / ISOLAMENTO TERMICO DI TETTI E FACCIATE

Isolamento termico delle superfici opache verticali (facciate) e orizzontali (tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
2. SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE / RISCALDAMENTO
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’istallazione di impianti fotovoltaici o alla microgenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)

3. IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
L’istallazione di impianti solari fotovoltaici avrà anche una detrazione del 110% (il tetto delle spese è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico).

ECOBONUS COLLEGATO AI LAVORI MAGGIORI
Il nuovo bonus vale il 110% e si applicano anche a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus “a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” elencati prima. Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico, sarà anche detraibile al 110% entro i limiti di spesa proprio degli infissi (qui servirà un chiarimento, perché la legge sull’ecobonus indica una detrazione massima di 60mila euro, non una spesa massima; comunque l’intervento avrà un plafond distinto).

SCONTO E CESSIONE IN FATTURA
Il nuovo bonus vale il 110% e si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà essere spalmata in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione di un credito di imposta.
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Fonte: Il Sole-24 Ore